I soci di cooperativa (facchinaggio, magazzini, pulizie)

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Indicazioni per i soci di cooperativa (facchinaggio, magazzini, pulizie). Commenti alla nuova normativa . Abbiamo citato solo gli articoli che interessano direttamente i lavoratori delle cooperative.

 

Legge 3 aprile 2001, n. 142
"Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2001

Art.1 (Soci lavoratori di cooperativa)

3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.
Commenti: la nuova legge ridisegna la disciplina i rapporti di lavoro del socio con la cooperativa di appartenenza. La novità è che, a differenza di quello che accadeva fino a tutto il 2000, il socio non è più legato alla cooperativa semplicemente da un rapporto di lavoro autonomo sulla base di accordi privati (pago la quota = entro in cooperativa = la cooperativa stipula con me un accordo privato per quanto concerne le condizioni economiche, le mansioni e gli orari); il rapporto associativo viene “sganciato” da quello di lavoro, che può diventare subordinato o parasubordinato (pago la quota = entro in cooperativa = la cooperativa mi assume e mi inquadra in riferimento ad un contratto/accordo nazionale) ;

Art. 2.
(Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa)
1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Si applicano altresí tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.

Commenti: Vengono estese al socio di cooperativa le tutele dello statuto dei lavoratori (legge 300/70), e viene indicata come condizione fondamentale per la sussistenza del rapporto di lavoro l’esistenza di un rapporto associativo (rispetto anche alla applicazione dell’ art.18); i lavoratori delle cooperative possono così essere tutelati come dei dipendenti e esercitare attività sindacale; vengono estese al lavoratore le tutele della legge 626/94 (sicurezza sul lavoro) e 494/96 (sicurezza nei cantieri temporanei e mobili);

Art. 3.
(Trattamento economico del socio lavoratore)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Commenti: il socio di cooperativa mantiene la retribuzione ad ore, ma la retribuzione lorda oraria deve essere stabilita sulla base di contratti e accordi nazionali specifici (non è più la cooperativa o i suoi rappresentanti che stabiliscono di volta in volta la paga a seconda della persona, ma la cooperativa deve pagare secondo parametri nazionali ed in base alle mansioni); ciò vale anche per i lavoratori che instaurano un rapporto di lavoro parasubordinato o autonomo.

Art. 4.
(Disposizioni in materia previdenziale).

2. I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente.
3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri e princípi direttivi:
a) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa;
b) gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera a) in un periodo non superiore a cinque anni;
c) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Commenti: al socio della cooperativa che intrattiene un rapporto di lavoro subordinato, bisogna pagare contributi e previdenza esattamente come ai dipendenti delle aziende; i redditi dei soci lavoratori subordinati sono a tutti gli effetti redditi da lavoro dipendente (es. il lavoratore può richiedere gli assegni familiari);

Art. 6.
(Regolamento interno)

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
d) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresí previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
e) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera d), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacita finanziarie;
f) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed f) del comma 1, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.

Commenti: entro il 2002, le cooperative di produzione/lavoro (facchinaggio, logistica, pulizie), dovevano sostituire i loro regolamenti, approvandone di nuovi, al fine di indicare le modifiche apportate all’organizzazione aziendale e i contratti collettivi nazionali di riferimento per i rapporti di lavoro subordinati, e gli accordi per quanto attiene il lavoro autonomo e parasubordinato (quindi, se non l’hanno ancora fatto, vi devono consegnare copia del nuovo regolamento).

COOPERATIVA A TEMPO INDETERMINATO

Salve, volevo sapere se si è assunti a tempo indeterminato presso una cooperativa come socio lavoratore, si ha diritto alla maternità?

consulente

gradirei sapere qual'è l'indennità che spetta ad un socio lavoratore di una cooperativa di facchinaggio che svolge le mansioni di "facchino", muovendosi per lunghi tragitti quotidianamente con la propria auto. Si tratta di rimborso chilometrico o indennità di trasferta??? grazie mille.

COOPERATIVA E TEMPO INDETERMINATO

SALVE A TUTTI. VOLEVO SAPERE CHE COSA SIGNIFICA ESSERE ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO
PRESSO UNA COOPERATIVA.INOLTRE COSA SONO QUELLE VOCI IN BUSTA PAGA, MAI VISTE PRIMA COME : TRASFERTA ESENTE ITALIA? PREMETTO CHE NON MI SONO MAI SPOSTATATA DA ROMA

un socio di cooperativa

un socio di cooperativa può, in caso di assenza, farsi rappresentare da un soggetto, non socio della cooperativa, in assemblea.

prego ho una assemblea tra pochi giorni

richiesta di tfr

salve sono un socio di cooperativa con mansione di autista dal 2000 fino ad oggi la mia cooperativa cambia spesso nome ,quindi licenzia e assume senza dar rendere conto a nessuno ,posso io richiedere tutti i tfr degli anni passati ? ossia dal 2000 al 2007 ultima data di lenciamento e assunzione.I conteggi del tfr come viene conteggiato mese x mese?vi chiedo cortesemente di rispond4ermi gazie.

La cooperativa almeno in

La cooperativa almeno in teoria dovrebbe trattarti come un lavoratore normale quindi per 1quanto riguarda il tfr dovresti richiederlo anche se cambia perennemente il suo conteggio per quanto riguarda l inps viene fatto in settimane contributive . spero di esserti stato utile .

rispondetemiiii

salve, lavoro come socio in un azienda di telecomunicazione in outsourceng inbound.
Sono socio da poco, ho versato 25 € all'azienda x diventare socio.
è una quota???
posso acquistarne altre?
acquistando molte quote avrei dei vantaggi maggiori all interno dell azienda??

liquidazione

Salve,
spetta a qualsiasi tipo di socio la liquidazione,gli straordinari non pagati,le mancate ferie non pagate?
Cortesemente mi specificate in parole povere cosa spetta,dopo il licenziamento, al socio subordinato e a quello lavoratore?
Grazie mille.

Salve,sono dipendente di una

Salve,sono dipendente di una cooperativa per la quale svolgo da diversi anni la mansione di magazziniere presso una ditta lattiero-casearia.Secondo gli accordi tra coop e ditta avrei dovuto svolgere solo pulizie!!!Invece lavoro costantemente in cella senza percepire indennità(che i miei colleghi assunti direttamente percepiscono),firmo documenti di carico e scarico fornitori,sostituisco colleghi con mansioni specializzate,vedi responsabile di cella.Credo ci sia qualcosa che non và in questo rapporto di lavoro,cosa ne pensate?A chi posso rivolgermi? Vi ringrazio anticipatamente.

salve, lavoro come socio

salve, lavoro come socio lavoratore volevo sapere se era vero che e' in base alla legge 604, che chi rimane a casa in ferie od in mutua percepisce gli assegni familiari solo per i giorni che a lavorato?
io sono stato assunto a marzo 2003 poi a ottobre 2004 la cooperativa a cambiato nome ma il padrone e' sempre lo stesso posso richiedere gli arretrati degli assegni familiari dell'anno 2003 e 2004 che non mi sono stati dati? grazie

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