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un contratto di

un contratto di apprendistato può avere una durata da 2 a 6 anni a seconda del ccnl...
solitamente l'apprendista viene assunto al max 2 livelli al di sotto di quello in cui sarebbe inquadrata la sua mansione...che lui raggiunge alla fine dell'apprendistato...
...quindi dovrebbe essere cmq previsto nel contratto quale livello dovevi raggiungere, di sicuro non inferiore a quello che avevi come apprendista ma superiore...
ti riporto parte del ccnl sull'apprendistato

Apprendistato
In attesa che la nuova normativa di legge sull’apprendistato venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle Regioni e alle durate per l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e per l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione le parti hanno concordato la seguente disciplina sperimentale dell’istituto dell’apprendistato definito professionalizzante, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali.
Agli apprendisti assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente contratto continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al CCNL 22 settembre 1999 ed all’accordo di rinnovo 3 luglio 2001 e l’Accordo del 27 giugno 2002.
Su richiesta della Confesercenti è stata inserita una norma transitoria ove si prevede che, in attesa che venga attuata dalle regioni la nuovo disciplina di cui al D.lgs 276/2003 , ai fini dell’assunzione si farà riferimento ai limiti di età previsti dalla legge 196/97 e agli impegni formativi di cui all’art. 31 del CCNL 22 settembre 1999.
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
II………………48
III…...…………48
IV………..…….48
V…………..…36
VI……….…....24
I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:
2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel sesto livello di inquadramento, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al settimo livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione istituite presso l’Ente Bilaterale, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. Nei territori in cui non siano operanti Enti Bilaterali e/o organismi paritetici, tra le parti stipulanti il presente CCNL, i datori di lavoro inoltreranno la domanda di cui sopra alla Commissione istituita in seno all’Ente Bilaterale Nazionale che esprimerà il proprio parere nel termine di 15 giorni.Tale disposizione avrà vigenza fino a giugno 2005.

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